Corti Supreme e Salute è classificata nell’elenco delle riviste scientifiche (area 12) tenuto dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca
Renato Balduzzi
Perché Corti Supreme e Salute
Le radici di Corti Supreme e Salute (CoSS) affondano nei primi mesi del lontano 2002, quando fu organizzato, a Genova, il 1° Convegno nazionale di Diritto sanitario.
L’intenzione dei promotori era quella di cominciare a sperimentare un approccio dichiaratamente costituzionalistico alla tematica, sino ad allora prevalentemente considerata rientrante nel diritto amministrativo, del quale quella sanitaria era considerata una branca specializzata.
La data non fu casuale. Eravamo all’indomani dell’entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, recante revisione del Titolo V della Costituzione, e si trattava non soltanto di comprendere e inquadrare le modificazioni apportate nel settore sanitario, ma di verificare recepimento e tenuta della allora recente riforma sanitaria contenuta nel d.lgs. n. 229 del 1999 (riforma-quater, considerando – comme il faut, secondo chi scrive – separatamente il d.lgs. n. 502 del 1992 dal d.lgs. n. 517 del 1993, due figli molto diversi della stessa legge delega, la n. 421 del 1992).
Erano, quelli, anni nei quali il barometro del regionalismo stava costantemente sul bello, al punto che, nel dibattito non soltanto politico ma altresì scientifico, la parola “federalismo” e quelle affini venivano sempre più impiegate per qualificare le tendenze del nostro ordinamento, in generale e in alcuni suoi settori. Anche in campo sanitario, e nell’ambito di una riforma, quella del 1999, pure accusata di venature statalistiche, era stato inserito un riferimento al “federalismo sanitario” (si v. la rubrica dell’art. 19-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, come introdotto dal d.lgs. n. 229 del 1999).
La domanda di fondo era pertanto quella sulla tenuta del modello italiano di Servizio sanitario nazionale, come da ultimo confermato nella riforma c.d. Bindi, a fronte della tensione “federalista” immessa con la revisione del Titolo V. Una domanda, lo si capisce bene, del tutto interna alle più tradizionali tematiche del diritto costituzionale: come la tutela di un diritto costituzionale (di carattere “sociale”) e la sua portata siano interessate e condizionate dalle variabili organizzative dell’ordinamento che assicura la garanzia delle relative prestazioni. D’altra parte, in quegli stessi anni, l’esigenza di una più intensa considerazione della materia sanitaria sotto l’angolatura del diritto costituzionale era emersa già dalla vicenda dei cosiddetti Lea, i livelli essenziali di assistenza sanitaria, divenuti veri e propri apripista della lettera m) del secondo comma dell’art. 117 Cost., come riformulato nel 2001. Da segnalare altresì, in parallelo, l’avvio di insegnamenti di Diritto costituzionale della salute in alcuni Atenei italiani.
Più ancora della risposta (le cui coordinate di fondo erano contenute nella relazione introduttiva di chi scrive, Titolo V e tutela della salute) che il Convegno del 2002 diede a quella domanda di fondo, risultò determinante la progressiva formazione di un gruppo di studiosi, in larga prevalenza giuspubblicisti e in particolare costituzionalisti, i quali da allora non mancarono di prendere parte agli appuntamenti annuali, prima a Genova e poi, dal 2007, ad Alessandria, i cui risultati scientifici furono, nel tempo, pubblicati da diverse case editrici (Giuffrè, Cedam, il Mulino) e che hanno trovato un punto di condensazione anche didattica nella 1.a edizione del Manuale di diritto sanitario, a cura di R. Balduzzi e G. Carpani (Bologna, il Mulino, 2013).
Da qui il passaggio alla seconda tappa del percorso che potremmo chiamare di costituzionalizzazione del diritto sanitario: a fine 2011, nel decimo anno dall’avvio dell’esperienza genovese, quel gruppo di studiosi fondò in Alessandria, a margine dell’annuale Convegno, la Società italiana di Diritto sanitario (SoDiS): aperta a non costituzionalisti e anche a non giuristi (la prospettiva interdisciplinare costituendo, sin dall’inizio, una caratteristica dei convegni di Diritto sanitario), ma saldamente rivolta, anche statutariamente, a coniugare costituzione, salute e sanità, la SoDiS è oggi il principale strumento volto a continuare quel programma scientifico.
Oggi, la nascita di Corti Supreme e Salute costituisce la terza tappa. A sostegno della fondatezza di quell’assunto di base, negli oltre quindici anni trascorsi dal convegno genovese del 2002 sono emerse sempre più chiaramente sia la centralità del diritto alla (tutela della) salute rispetto a un ventaglio di problematiche che trova le proprie polarità nei grandi temi della vita e della morte sia, a conferma di ciò, l’aumento qualitativo e quantitativo delle decisioni delle magistrature supreme che hanno ad oggetto, diretto o indiretto, tale diritto e le sue proiezioni istituzionali e organizzative, venendo così a comprovare il livello costituzionale di gran parte delle questioni concernenti la salute e il diritto sanitario.
Un’attenzione specifica a questa produzione giurisprudenziale, estesa anche ad altri ordinamenti europei ed extraeuropei, costituisce il proprium dello strumento che qui si presenta, cui non è estranea la consapevolezza che, nel delicato e multiforme complesso dei rapporti tra costituzione, legislatore e giudice che gli attuali Stati costituzionali di diritto conoscono, uno spazio importante è coperto proprio dalle materie oggetto della nuova rivista. La non facile gestazione e, finalmente, la comparsa di CoSS impongono al direttore, al Comitato scientifico e al Collegio dei garanti un’attestazione di gratitudine all’editore Pacini e alla sua sezione giuridica, anche per la sollecitudine e la professionalità con cui hanno interloquito con gli organi e le istanze della SoDiS.
Sono trascorsi settant’anni da quando la salute, come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività, e, insieme ad essa, la materia sanitaria, entrarono, per la prima volta e non senza contrasti, in una costituzione. Le vicende storiche hanno reso omaggio alla preveggenza e al coraggio di quei costituenti che seppero scolpire in norma giuridica una situazione soggettiva complessa e assegnarne la responsabilità della disciplina normativa, nel quadro dei principi fondamentali statali, e la garanzia delle relative prestazioni a un ente che quella stessa costituzione introduceva ex novo.
L’augurio è che quella stessa preveggenza e quello stesso coraggio possano animare i lavori della rivista.