La modifica costituzionale introdotta da ultimo agli articoli 9 e 41 della Costituzione non ha tanto una portata innovativa o modificativa dei principi costituzionali in tema di tutela della natura e dell’ambiente, quanto di esplicitazione di principi che già, sulla base della Costituzione originaria, erano ritenuti impliciti dalla giurisprudenza, in particolare della Corte costituzionale. L’accresciuta sensibilità sociale sui temi della tutela della natura e dell’ambiente ha indotto il Parlamento a tradurre in parole esplicite principi già affermatisi. (…)